Associati

Statuto

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

 E’ costituita l’Associazione culturale denominata “l’ARENGO” con sede a Nocera Umbra (PG) in via Sassaioli n.1.

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale.

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L’Associazione non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L’Associazione si propone come luogo di incontro e di aggregazione per la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale di Nocera Umbra e del suo territorio.

 Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

  1. a) Promuovere e organizzare manifestazioni ed eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione
  2. b) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado
  3. c) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell’Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni
  4. d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari
  5. e) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale
  6. f) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo
  7. g) Sviluppare l’utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni
  8. h) Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale,animativa artistica e ricreativa
  9. i) Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali
  10. l) Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione
  11. m) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento:

in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti

  1. n) Organizzare corsi e laboratori a carattere artistico, culturale e musicale
  2. o) Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l’approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali
  3. p) Organizzare concerti, rassegne e mostre
  4. q) Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell’arte
  5. r) Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell’arte e del volontariato
  6. s) Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L’Associazione:

  • per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
  • può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative annuali
  2. contributi degli aderenti e dei privati
  3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali
  4. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi
  5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali e sponsorizzazioni
  6. proventi derivanti dalle manifestazioni e dalle attività promosse dall’associazione
  7. rendite del suo patrimonio.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

ART. 4

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. a) beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo
  2. b) donazioni e lasciti testamentari.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di utilità sociale.

ART. 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 6

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

 L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’ associazione, indicati nell’atto costitutivo e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori decadono solo per espresse dimissioni o per morte.

I soci ordinari, sostenitori e benemeriti si distinguono in base al valore della quota sociale versata.

Le rispettive quote sociali sono fissate annualmente dall’Assemblea in sede di approvazione del consuntivo.

E’ attribuita dal Consiglio Direttivo la qualifica di socio ordinario a chi, pur non essendo iscritto all’associazione, si distingue in modo speciale per ingegno, prestigio o impegno personale nel perseguimento delle finalità di cui al presente statuto.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo d’ufficio o su proposta del Collegio dei Provibiri per:

  1. mancato versamento della quota associativa per 1 anno
  2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
  3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 ART. 7

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativ;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione
  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto
  3. ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 8

(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Provibiri
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Revisori o dei Provibiri sono incompatibili tra loro.

Sono eleggibili i soci che hanno compiuto 18 anni.

Non possono ricoprire cariche elettive i soci con incarichi in partiti o movimenti politici od organismi pubblici rappresentativi.

ART. 9

(Assemblea dei soci)

L’Assemblea è organo deliberante ed è  composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto a prescindere dalla quota versata.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta, ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio consuntivo
  2. nomina i componenti del Consiglio Direttivo
  3. nomina i liquidatori in caso di scioglimento
  4. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni
  5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio  Direttivo o almeno 1/4 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere sottoposte all’Assemblea su richiesta di almeno 1/4 dei soci e di almeno 2 soci fondatori e  approvate con la partecipazione di almeno 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci e con il voto unanime dei soci fondatori.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 10

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell’associazione ed è formato dai soci fondatori e da sei membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, elegge il cassiere tra i soci.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
  2. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea
  3. provvedere alla gestione delle entrate e uscite e del patrimonio sociale
  4. nominare il Presidente e il cassiere
  5. approvare il regolamento di attuazione dello statuto e le modifiche allo stesso su proposta del Predidente o dell’Assemblea
  6. nominare facoltativamente un comitato scientifico
  7. predisporre il programma delle attività
  8. deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione
  9. deliberare sulla violazione al presente statuto o al regolamento di attuazione
  10. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il cassiere si incarica della riscossione delle entrate e al pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo e della tenuta dei libri sociali contabili.

ART. 11

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio  Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al  membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente predispone il regolamento di attuazione al presente statuto  e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l’appovazione.

ART. 12

(Il Collegio dei Provibiri)

Il Collegio dei Provibiri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso elegge nel suo interno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure.

La lodo arbitrale emessa è inappellabile.

ART. 13

(Il Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, anche tra i soci.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili.

Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte all’anno.

Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio  redige annualmente.

ART. 14

(Scioglimento)

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4  degli associati e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci  e con il voto unanime dei soci fondatori.

L’Assemblea, deliberato lo scioglimento, provvede all’elezione di uno o più liquidatori, definendone i poteri.

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 15

(Norma finale – rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

 

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